Il decreto Urbani, rimbalzando da una Camera all'altra del Parlamento, subisce una pericolosissima modifica: chi condivide file protetti, anche per uso personale, rischia fino a tre anni di carcere.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-04-2004]
Il demonio si nasconde nei dettagli e la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Entrambe le affermazioni ben si adattano a quanto sta avvenendo. Vediamo perché.
La Commissione cultura della Camera dei Deputati ha licenziato il testo della legge di conversione del decreto Urbani sulla "pirateria" e la contestuale sovvenzione ad un cinema in evidente crisi, quello nostrano. L'iter è proseguito con l'approvazione da parte del plenum della Camera. Avevo già commentato le novità, assai poco rilevanti invero, contenute nel provvedimento. Ora vale la pena di commentare il lavoro degli onorevoli commissari.
Il decreto ha sollevato notevoli perplessità, di cui Punto Informatico ha fornito costantemente notizia. Chi scrive ritiene che molte di tali perplessità, rispetto al testo in vigore, siano prive di solido fondamento. Sta di fatto che la commissione ha notevolmente modificato il testo dell'art. 1, quello dedicato alla repressione di chi "ruba un'emozione".
L'articolo in questione copre l'abusiva duplicazione di opere protette diverse dal software: se compiuta per uso non personale ed a fini di lucro la condotta è sanzionata con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il comma 2 del testo del decreto, come emendato dalla commissione e approvato dalla Camera, sostituisce la locuzione a fini di lucro con quella per trarne profitto. Il comma 3 introduce, sempre all'art. 171-ter, la lettera "a-bis)" che sanziona con la medesima pena chi, per trarne profitto, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.
Sebbene questa seconda modifica possa apparire pleonastica, le lettere a) e b) paiono già includere questa ipotesi, la prima è invece di notevole rilevanza.
Per dirla con la Corte di Cassazione, sostituire al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione piú vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore (Cass., sez. III, 25-06-2001).
Come ebbe a dire ad esempio il Tribunale di Torino, il fine di lucro non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale, che non è ravvisabile qualora la duplicazione sia avvenuta a fini personali (T. Torino, 13-07-2000).
Le cose stanno però diversamente nel caso del profitto: esso è infatti integrato dal risparmio del costo di acquisto, può essere facilmente argomentato.
Si tratta di una novità che modifica in profondità un'importante disposizione penale della normativa sul diritto d'autore, novità la cui portata non è facilmente valutabile a priori.
Possiamo però tentare di analizzare un caso concreto per comprendere l'eventuale operare del nuovo assetto normativo. Io scarico un brano musicale con un software per l'accesso alla rete eDonkey. Scelgo questo network di condivisione dei file, assai diffuso nel nostro paese, per via del fatto che, mentre in alcuni network chi scarica può esimersi dal condividere, in esso, qualora si operi un download, nel mentre questo procede le porzioni del file già scaricato sono poste automaticamente in condivisione senza che l'utente possa disabilitare questa funzionalità.
Ora, sto scaricando per uso personale? Direi di no, dal momento che pongo in condivisione anche per l'altrui uso ciò che scarico. Sto scaricando per trarne profitto? Se il profitto è integrato dal risparmio del costo di acquisto, direi di si.
Rispetto al testo in vigore, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria qualora manchi il dolo di lucro il che significa, ad esempio, che gli atti di accertamento della violazione non possano includere la perquisizione del domicilio privato (art. 13 L. 689/1981) ora la condivisione di file contenenti opere protette può integrare una fattispecie di reato assai piú grave di quella prevista nella versione originaria, e mai pubblicata, del DL Urbani. In questa, infatti, il file-sharing veniva inserito al primo comma dell'art. 171 della legge sul diritto d'autore, il quale prevede sanzioni penali pecuniarie (una multa), ma non la reclusione.
E poco importa che la condotta di chi si limiti a scaricare, senza porre in condivisione opere protette, non rientri nelle disposizioni in esame: è noto come un sistema di file-sharing in questo modo non possa funzionare...
Dicevo che le conseguenze di un'eventuale approvazione del testo uscito dalla Camera non sono facilmente prevedibili. Le modifiche analizzate, a mio parere, avranno quanto meno l'effetto di rendere ancor piú incerta la normativa risultante ed allargheranno a dismisura il potere discrezionale dei magistrati.
Il rischio concreto è che emerga una giurisprudenza che consideri reato l'attività di centinaia di migliaia di adolescenti i quali, com'è noto, utilizzano sistemi di condivisione dei file non certo per guadagnarci, e, forse, nemmeno per risparmiare: rimane infatti da dimostrare che chi scarichi opere protette, in mancanza di tale possibilità, sarebbe disposto ad acquistarle, magari al prezzo a cui esse sono attualmente vendute.
Parlare di furto delle emozioni ha quindi il solo scopo di utilizzare un argomento evocativo, quanto privo di ogni riferimento alla realtà, al fine di estirpare un comportamento improntato alla condivisione del sapere e del piacere intellettuale, comportamento surrettiziamente ritenuto causa di tutti i mali di un'industria. Rimane il fatto che, se tali norme divenissero legge dello Stato, il furto potrebbe infine essere punito come merita, eliminando l'ipocrisia che contraddistingue il decreto attualmente vigente.
Nel mentre scrivo apprendo che il governo è stato battuto alla Camera, che ha approvato un emendamento soppressivo del comma 7 del decreto, relativo alle supposte attività di sorveglianza degli ISP. Come già scrissi, la norma era inutile ed inutile è la sua sopressione.
Nessuno ha presentato emendamenti che incidano sulle norme analizzate, le quali maggiormente avrebbero dovuto preoccupare chi sia attento alle libertà, digitali o reali che siano, e alla certezza del diritto.
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