Entra in vigore tra pochi giorni il decreto di recepimento di una direttiva europea in materia di copyright: il prezzo al pubblico di tutti i supporti registrabili aumenterà sensibilmente. Ai consumatori il danno e la beffa.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-04-2003]
Duplicare un CD, per ascoltarlo in automobile senza rischiare di danneggiare o perdere l'originale, costerà più caro. Ma costerà più caro anche videoregistrare un film trasmesso in TV per rivederlo con calma, o registrare un semplice radiogiornale. Per non dire dei backup su CD, scrivibili o riscrivibili. Tra pochi giorni entrerà in vigore il decreto di recepimento della direttiva europea 2001/29/CE del 22 maggio 2001, riguardante "l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione". La quale, dietro la facciata dell'armonizzazione, cioè dell'opportunità di uniformare la giurisprudenza degli Stati membri, ha in realtà l'obiettivo lobbistico di forzarli a rendere più efficaci e incisive le norme in materia di tutela del copyright.
E così, "grazie" alla legge delega 1/03/2002 n. 39 e al conseguente decreto approvato il 29 marzo 2003, il contributo sul prezzo dei supporti vergini per la registrazione, costituente compenso del diritto d'autore per la copia privata, subisce sensibili aumenti, applicabili dai rivenditori a partire dal prossimo 29 aprile.
Stiamo parlando di aumenti perché detto contributo si paga già da tempo, sia sui supporti registrabili (cd scrivibili, videocassette, audiocassette, eccetera), sia su alcune tipologie di apparecchi per la registrazione, tra i quali i masterizzatori. Fino ad oggi esso ammontava davvero a pochi spiccioli, ma con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge la sua incidenza sul prezzo finale si farà sentire in misura considerevole.
Come anticipato, vengono colpiti anche gli apparecchi per la registrazione. Il tributo sui masterizzatori passerà dallo 0,6% del prezzo al consumo al 3%. Qualche decina di Euro, considerato il prezzo medio di detti apparecchi. Anche i videoregistratori, attualmente esenti, saranno assoggettati al balzello, sempre nella misura del 3% più I.V.A..
La legge è legge, e va rispettata anche quando sia scomoda: perciò prepariamoci ad aprire il borsellino, con grande fastidio, soprattutto per una questione di principio. Bisogna sottolineare che tale normativa non servirà a disincentivare la pratica delle duplicazioni abusive, perché la differenza di prezzo tra supporti vergini e originali continuerà ad essere assai elevata. Quella che pagheremo è semplicemente una gabella, l'ennesima, buona per trasferire un po' di ricchezza dalle nostre tasche a quelle di qualcun altro. In teoria, le tasche degli autori delle opere duplicate. In pratica, è possibile che la realtà si riveli diversa: dal momento che a raccogliere il tributo sarà mamma SIAE, staremo a vedere quali criteri di ripartizione saranno applicati e, soprattutto, quanta parte del gettito sarà effettivamente corrisposta ai titolari del diritto d'autore.
In primo luogo, è evidente che la ripartizione non potrà che avvenire su base forfettaria, forse con quei criteri per i quali la SIAE ha addirittura subito due sentenze sfavorevoli da parte del TAR, in quanto non è possibile sapere a priori quali opere saranno riprodotte sui supporti (o mediante gli apparecchi) venduti. Anzi, per la precisione, non è neppure possibile stabilire in partenza se quei supporti e apparecchi saranno effettivamente utilizzati per duplicare opere tutelate. Una videocassetta può tranquillamente essere impiegata per registrare il filmino delle vacanze: che c'entrano il copyright e, soprattutto, la SIAE? Un CD-R dati potrebbe addirittura non essere usato per la registrazione di audiovisivi, ma forse gli estensori della legge non lo sanno. O meglio: ben sapendolo, hanno tranquillamente liquidato la questione stabilendo, come abbiamo visto, un balzello leggermente inferiore a quello appioppato ai CD-R audio.
Quanto all'effettiva corresponsione degli introiti agli aventi diritto, una famosa puntata di "Report", trasmessa il 4 ottobre 2001 da RAI 3, ha rivelato che dei circa mille miliardi di Lire incamerati mediamente dalla SIAE a vario titolo nel corso di un anno, veniva all'epoca percepito dagli autori meno del 15%. Per di più la direttiva europea non parla affatto di tributi: difficile non sospettare che si tratti di una normativa "su misura".
Del resto, i suggerimenti della direttiva sono invece raccolti con notevole prontezza circa le protezioni del supporto originale contro la copia: è dichiarato illecito ogni mezzo o atto inteso al loro superamento. La legge afferma, è vero, che al possessore deve essere consentito di effettuare una copia a scopo di archiviazione, ma non si preoccupa di spiegare come ciò dovrà essergli reso possibile senza costringerlo a commettere un reato. Inoltre, è stabilito che la copia potrà essere analogica: formulazione che rappresenta un evidente riferimento al caso del CD audio "protetto", spesso duplicabile solo rinunciando all'estrazione digitale delle tracce. Ebbene, perché mai l'acquirente dovrebbe accontentarsi di una copia di qualità inferiore all'originale? E perché non è stata prevista una esplicita tutela per il diritto di ascoltare i CD sui computer? E' evidente che, anche sotto questi profili, il Legislatore ha tenuto in conto, ancora una volta, esclusivamente gli interessi dei soggetti economicamente più forti e, per ciò stesso, politicamente più influenti.
Infatti, in sostanza, si pagheranno somme non proprio trascurabili al solo scopo di esercitare un sacrosanto diritto; anzi, si pagherà per la mera presunzione che tale diritto venga eventualmente esercitato. E, dopo avere pagato il balzello, non ci si illuda di poter duplicare i CD, le videocassette o i DVD degli amici: tale pratica rimane illecita, anche se la definizione "copia per uso personale", sotto questo punto di vista, rimane piuttosto ambigua e, tutto sommato, possibilista. Quindi, dopo avere pagato il diritto d'autore sull'originale (e fin qui tutti d'accordo), lo si paga una seconda volta, casomai si decidesse di duplicare l'opera. E ciò senza che dalla duplicazione derivi alcun pregiudizio all'autore e agli altri soggetti coinvolti nella creazione e distribuzione dell'opera. Sarebbe troppo impopolare e, tutto sommato, impossibile pretendere l'acquisto di un secondo originale e vietare la duplicazione per uso personale? Benissimo, allora la si tassi. Anzi, si tassi la semplice possibilità di effettuarla.
Alcuni criticabili aspetti del decreto sono evidenziati sul sito ANDEC, ma lo spirito di fondo della normativa ben si coglie da un passaggio del testo della direttiva europea: "La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.". Ora, in tema di tutela del diritto d'autore è possibile discutere a lungo: ferma restando la più assoluta censura nei riguardi della contraffazione, su tutto il resto si può partire da premesse differenti e giungere, di conseguenza, a conclusioni diametralmente opposte. Ma rimane piuttosto difficile sostenere in buona fede che limiti imposti alla libera circolazione delle opere, e quindi del sapere in generale, rappresentino un aiuto alla diffusione della cultura. Oltre al danno, la beffa.
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