La Regione Piemonte batte il Governo. Aveva legiferato sulla preferibilità del free software rispetto a quello proprietario.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-04-2010]
Sonante affermazione di legittimità dell'Open Source anche nell'uso quotidiano per le amministrazioni pubbliche, compresa la preferibilità del medesimo anche in caso di share alike perché non viene violata alcuna norma relativa alla libera concorrenza.
E' infatti in gioco una intrinseca caratteristica giuridica del software - rileva la Corte Costituzionale investita della questione - e non una specifica tecnologia che favorirebbe i programmi open source rispetto a quelli proprietari, per cui la scelta dell'una o dell'altra soluzione riguarda specificamente soltanto la volontà dell'utente.
La caratteristica è ben evidenziata nell'accordo negoziale, cioè della "licenza d'uso" secondo il quale l'autore rinunzia a qualunque diritto sull'opera che può essere utilizzata da chiunque, in qualsiasi modo e senza vincoli temporali, anche modificando i sorgenti purché essi rispettino il vincolo della libera disponibilità a tutti anche delle modifiche apportate.
Il software libero - come ha stabilito la pronuncia della Corte - ha invece vita autonoma e le licenze "copyleft" non possono essere contrabbandate per "assenza di diritto d'autore" e quindi ipotizzarsi un possibile danno per i produttori di programmi proprietari; la scelta del software libero è senz'altro un diritto protetto dalla Legge suprema dello Stato.
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